F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare?
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare?

  1. quando il rapporto giuridico è in corso;
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare?
Casinò di Venezia Gioco S.p.A. rientra nella definizione di “società pubblica” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 24/2023. Pertanto, possono essere oggetto di segnalazione:

  • violazioni del diritto nazionale (di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) nr. 1 e 2: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti);
  • violazioni del diritto UE (di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) nr. 3,4,5 e 6: illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi a specifici settori. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato). Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione).
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti.

Cosa non si può segnalare?
Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Quali sono i canali di segnalazione?
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  • Canale interno;
  • Canale esterno (gestito da ANAC);
  • Divulgazioni pubbliche;
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Com’è strutturato il canale interno di segnalazione?
Canale informatico per la gestione delle segnalazioni: le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica Whistleblowing sono esaminate dall’RPCT di Casinò di Venezia Gioco S.p.A, quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interna. L’accesso è riservato al solo RPCT, che provvede quindi alla gestione informatica di tutte le segnalazioni.
La piattaforma è idonea a garantire, con modalità informatiche, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale informatico è utilizzabile esclusivamente ai fini previsti dalla normativa relativa al Whistleblowing.

Quali altri canali di segnalazione interna sono previsti?
Posta ordinaria: in busta chiusa, recante dicitura “comunicazione riservata personale” e indirizzata all’RPCT di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso la Sede Legale della Società (Cannaregio 2040, 30121 Venezia);
Posta interna: consegnata a mano in busta chiusa recante dicitura “comunicazione riservata personale” e indirizzata all’RPCT di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. presso il medesimo indirizzo ove é allocata apposita cassetta delle lettere cui ha accesso esclusivamente l’RPCT;
Linea telefonica: all’utenza 041 5297150, cui risponde esclusivamente il responsabile della trattazione della segnalazione;
Incontro diretto: su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro fissato con l’RPCT entro un termine ragionevole.

Come viene tutelata la riservatezza?
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l’identità del Whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
In particolare, le misure di protezione si applicano anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
La segnalazione è inoltre sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.