F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Cos’ è il Whistleblowing?
È la situazione in cui un Whistleblower segnala un fatto illecito all’interno di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata a tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'organizzazione stessa; la segnalazione può riferirsi, tra l'altro, alla violazione di norme di comportamento o di regolamento, a corruzione, frode, illeciti di varia natura sia nei confronti dell’organizzazione stessa sia rispetto alla  sicurezza o alla salute pubblica.

Chi è il Whistleblower?
Dipendente pubblico che intende segnalare attività illecite o fraudolente  all’interno di un’organizzazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, oppure che rientra tra i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001. Per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. La disciplina del Whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Per il Gruppo CMV la segnalazione può partire da un dipendente di ciascuna delle Società del gruppo nonché:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) [D. lgs. 231/2001, art. 5, comma 1, lettere a) e b)].

Perché il Whistleblowing?
La disciplina del Whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia e delle Società del Gruppo CMV, a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Cosa si può segnalare?
È possibile segnalare non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutti i fatti, le condotte illecite o irregolari, in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, quali, tra gli altri: nepotismo, sprechi, demansionamenti, reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, assunzioni non trasparenti, azioni suscettibili di creare un danno all’immagine del Gruppo CMV o delle singole società che lo compongono. È possibile inoltre operare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. È necessario che le condotte illecite segnalate siano apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all’interno delle società del Gruppo CMV o comunque relativi ad esso.

Qual è l’iter della segnalazione?
Il procedimento di gestione della segnalazione si articola attraverso le seguenti fasi:

  • il segnalante accede alla piattaforma del Gruppo CMV nella quale è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni;
  • il segnalante invia una segnalazione compilando il “form” all’interno del software e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username (direttamente dal software) e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili per seguire l'iter della segnalazione e gli input del Responsabile di Prevenzione della Corruzione, in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante. Si consiglia di custodirli segretamente e con la massima attenzione e in caso di perdita non sarà più possibile risalire alla segnalazione. In tal caso, è necessario procedere ad effettuare nuova segnalazione riprendendo il contenuto di quella vecchia;
  • la segnalazione arriva direttamente all’RPCT, che la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, potrà richiedere, esclusivamente attraverso il software, chiarimenti e/o integrazioni allo stesso;
  • l’RPCT può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione o, in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati;
  • il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando l'username e la password ricevuti;
  • il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa, sempre esclusivamente attraverso il software.

Come il Whistleblower può interagire con l’RPCT in seguito alla prima segnalazione?
Nuove e diverse interazioni tra il segnalante e l’RPCT rispetto alla prima possono avvenire da parte del segnalante esclusivamente mediante la creazione di nuove segnalazioni. Nel caso in cui il segnalante fosse in possesso delle informazioni richieste dall’RPCT in risposta alla prima segnalazione o fosse venuto a conoscenza di ulteriori dettagli, li potrà comunicare attraverso la creazione di una nuova segnalazione, richiamando il contenuto e alcuni riferimenti di quella fatta in precedenza. In sostanza il software consente all’RPCT di rispondere alla prima segnalazione (ad. es richiedendo delle specifiche al segnalante) ma non consente che tra le parti si crei un sistema diretto e continuativo di domanda e risposta (c.d. Chat).

Che tutela di riservatezza ha il Whistleblower?
Viene garantita la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. Il Whistleblower che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al momento della segnalazione che però resta segreta. I dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e alla vigente normativa in materia di accesso civico e generalizzato.

L’identità può essere rivelata?
Nell’ambito del procedimento di Whistleblowing l'identità del segnalante non può essere rivelata se non con il consenso espresso dello stesso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare aziendale l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.